L'espropriazione per pubblica utilità è prevista dalla legge tramite l'art. 95, c. 1 D.Lgs. 42/2004 ed è di esclusiva competenza dello Stato, in conformità all’attribuzione esclusiva di competenza in materia prevista dall’art. 117, lett. s della Costituzione.
Una volta che lo stato ha dato la sua autorizzazione, risulta illegittimo qualsiasi vincolo preordinato all’esproprio su un'area di interesse archeologico-culturale da parte di un Comune in difetto del prescritto nulla osta.
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