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Reclamabilità dell'ordine di ispezione giudiziale

ispezione giudiziale
La Corte d’Appello di Catania affronta il tema dell’immediata reclamabilità dell’ordine di ispezione giudiziale disposto dal tribunale.
Gli artt. 739 e 742 bis c.p.c. pongono la regola generale della reclamabilità al giudice superiore dei decreti emessi nei procedimenti in camera di consiglio.
Il decreto che ordina l’ispezione giudiziale, in difetto di una deroga alla regola generale, è immediatamente reclamabile.

L’ordine di ispezione giudiziale, avendo un contenuto istruttorio, dovrebbe assumere la forma dell’ordinanza, tipica dei provvedimenti di natura ordinatoria.
I presupposti per cui avviene la reclamabilità sono: fondato sospetto di gravi irregolarità per l’ispezione giudiziale e certezza delle gravi irregolarità per i provvedimenti cautelari, la convocazione dell’assemblea e la revoca degli amministratori e sindaci di cui al terzo comma. Entra nel sito

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