La nullità del matrimonio civile può avvenire in seguito ad una grave e irrimediabile violazione dei diritti e requisiti della legge che tutelano la vita coniugale.
I motivi più comuni possono essere dovuti al vincolo di precedente matrimonio, al delitto perpetrato sull'altro coniuge, all'impedimento dovuto a un legame di parentela o di affinità impossibile da rimuovere anche ricorrendo al tribunale.
In questi casi la nullità del matrimonio civile può essere richiesta, oltre dai coniugi, anche da altre persone che sono legittimamente interessati ad ottenerla.
La nullità del matrimonio concordatario viene dichiarata dal tribunale ecclesiastico per particolari e gravi riscontri per cui la celebrazione del matrimonio risulta come se non fosse mai avvenuta.
L'infedeltà, la violata indissolubilità del vincolo, la mancata procreazione, l'impotenza dell'uomo o della donna, la violenza fisica sono tutti fattori che possono determinare l'annullamento del matrimonio.
Dopo la pronuncia del tribunale ecclesiastico, per ottenere la nullità del matrimonio bisogna chiedere alla corte d'appello la declaratoria di validità mediante un procedimento detto giudizio di delibazione. Entra nel sito

